«Non ho frenato perché non l’ho visto.» In molte ricostruzioni di incidenti stradali la dinamica arriva fino a qui: il conducente dichiara di non essersi accorto del pedone, del ciclista o del veicolo fermo, e il perito deve capire se poteva vederlo e, soprattutto, perché non ha reagito in tempo. Il sospetto che stesse guardando il telefono c’è quasi sempre. La prova, quasi mai.
In Europa qualcosa sta cambiando. Sempre più Paesi puntano su telecamere che riconoscono automaticamente il telefono in mano a chi guida, e un’immagine con orario e posizione sembra la prova che finora mancava. In questo articolo vediamo cosa sta succedendo, quanto costa davvero uno sguardo allo schermo, come si ricostruisce oggi la distrazione in una perizia e perché una foto, da sola, non basta: va allineata al secondo con la sequenza dell’incidente.

Cosa sta cambiando in Europa
Il Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti (ETSC) ha segnalato a fine ottobre 2026 che diversi Paesi stanno adottando o valutando telecamere che rilevano il telefono in mano al conducente.
- Paesi Bassi. Sono stati il primo Stato membro dell’UE a sanzionare l’uso del telefono con telecamere automatiche, dal novembre 2020. Il sistema seleziona le immagini sospette e un agente verifica ogni caso prima che la multa venga emessa. Nella fase di prova le telecamere hanno individuato correttamente i trasgressori in oltre il 95% dei casi; poiché riprendono dall’alto, vedono anche il telefono tenuto in grembo o sotto il volante.
- Belgio. Il governo federale ha annunciato di voler adottare il modello olandese: installazione tecnica nel 2027 e primi controlli reali nel 2028. Nel frattempo l’uso del telefono può essere contestato solo se compare in una foto scattata per un’altra infrazione, come l’eccesso di velocità o il passaggio con il rosso.
- Altri Paesi. Sperimentazioni analoghe sono in corso, tra gli altri, nel Regno Unito, in Spagna e in alcuni Länder tedeschi.
E in Italia? L’uso del telefono alla guida è vietato dall’art. 173 del Codice della Strada e, dal 14 dicembre 2024, la L. 177/2024 ha inasprito le sanzioni: multa da 250 a 1.000 euro, decurtazione dei punti e sospensione della patente, più pesanti in caso di recidiva nel biennio. Però l’art. 173 non rientra tra le violazioni che l’art. 201, comma 1-bis, consente di accertare a distanza con dispositivi automatici. Secondo una nota del Ministero dell’Interno riportata dalla stampa di settore nel 2026, le telecamere in grado di riconoscere il telefono possono servire solo come ausilio, per esempio per selezionare i veicoli da fermare: la violazione deve essere constatata direttamente dall’agente. Oggi, quindi, in Italia non esiste una multa automatica per il telefono in mano.
Quanto costa uno sguardo al telefono
Il motivo per cui il telefono preoccupa tanto è semplice: mentre lo sguardo è sullo schermo, il veicolo continua a muoversi e il conducente non vede nulla di ciò che ha davanti. Lo spazio percorso «alla cieca» è s = v · t, con la velocità espressa in m/s.
Esempio: a 50 km/h la velocità è v = 50 / 3,6 = 13,9 m/s. Uno sguardo di 2 secondi al telefono corrisponde a s = 13,9 · 2 ≈ 28 m percorsi senza guardare la strada, pari a sei o sette lunghezze di un’auto.
| Velocità | 1 s | 2 s | 3 s |
|---|---|---|---|
| 30 km/h (8,3 m/s) | 8 m | 17 m | 25 m |
| 50 km/h (13,9 m/s) | 14 m | 28 m | 42 m |
| 70 km/h (19,4 m/s) | 19 m | 39 m | 58 m |
| 90 km/h (25,0 m/s) | 25 m | 50 m | 75 m |
| 130 km/h (36,1 m/s) | 36 m | 72 m | 108 m |
A questo spazio va poi aggiunto quello necessario per reagire e frenare una volta tornati a guardare la strada. È per questo che anche una distrazione di pochi secondi può trasformare una situazione gestibile in un urto inevitabile.
Come si ricostruisce oggi la distrazione in una perizia
Nella ricostruzione cinematica la distrazione non si osserva direttamente: si ricava per deduzione, mettendo insieme elementi diversi. I principali sono tre.
1. Un tempo di reazione incompatibile. Dalla posizione dell’ostacolo, dalla visibilità e dalle tracce si calcola quanto tempo ha avuto il conducente tra il momento in cui poteva accorgersi del pericolo e l’inizio della frenata. Un esempio numerico, con valori illustrativi:
- auto a 50 km/h (13,9 m/s); il pedone diventa visibile quando l’auto si trova a 45 m dal punto d’urto;
- tempo a disposizione: t = 45 / 13,9 ≈ 3,2 s;
- spazio di arresto con tempo di reazione tr = 1 s e decelerazione a = 7,5 m/s²: s = v · tr + v² / (2a) = 13,9 · 1 + 13,9² / (2 · 7,5) ≈ 13,9 + 12,9 ≈ 26,8 m. Il conducente avrebbe potuto fermarsi con circa 18 m di margine;
- i dati mostrano invece che la frenata inizia solo 0,5 s prima dell’urto. In quel mezzo secondo l’auto percorre s = v · t − ½ a t² = 13,9 · 0,5 − ½ · 7,5 · 0,5² ≈ 6,0 m, quindi la frenata parte a circa 6 m dal pedone;
- tempo effettivo tra avvistamento possibile e frenata: (45 − 6,0) / 13,9 ≈ 2,8 s, quasi tre volte il valore di riferimento di 1 s. L’urto avviene a v = √(13,9² − 2 · 7,5 · 6,0) ≈ 10,1 m/s ≈ 36 km/h invece di essere evitato.
Un ritardo del genere indica che il conducente non stava guardando, o non stava elaborando, ciò che aveva davanti. Ma non dice perché: telefono, navigatore, una conversazione, un abbagliamento o un ostacolo che copriva la visuale possono produrre lo stesso risultato.
2. L’EDR, la «scatola nera» del veicolo. Sulle auto nuove immatricolate nell’UE dal luglio 2024 l’Event Data Recorder è obbligatorio. Registra i secondi che precedono l’urto: velocità, pedale dell’acceleratore, freno, in molti casi anche l’angolo di sterzo. Se mostra che il conducente non ha frenato né sterzato fino all’ultimo istante, l’assenza di reazione diventa un dato oggettivo. Anche l’EDR, però, registra cosa ha fatto il veicolo, non dove guardava chi lo guidava.
3. Tabulati e dati del telefono. L’incrocio tra l’orario del sinistro e l’attività del telefono (chiamate, messaggi, traffico dati) può collocare un utilizzo vicino all’istante dell’urto. Si tratta però di dati acquisibili solo su provvedimento dell’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, e vanno letti con attenzione: una sessione dati attiva può dipendere da un’app in background, non da una persona che guarda lo schermo. E il problema più serio è proprio l’orario del sinistro, che spesso è noto solo al minuto.
Messi insieme, questi elementi possono rendere la distrazione molto probabile. Ma in Italia la prova resta quasi sempre indiziaria.
Perché una foto con orario non basta
Un’immagine che mostra il telefono in mano, con data, ora e posizione, cambia il quadro. A una condizione: va collocata con precisione nella sequenza dell’evento. In una ricostruzione l’intervallo che conta è breve: va dal momento in cui il pericolo diventa percepibile all’inizio della reazione, e nell’esempio precedente dura circa 3 secondi. Una prova di distrazione è rilevante solo se cade dentro questa finestra, o abbastanza vicino da poterla ragionevolmente estendere.
Esempio: una telecamera fotografa il conducente con il telefono in mano 600 m prima del punto d’urto. Se la velocità media nel tratto è di 54 km/h (15 m/s), la foto è stata scattata t = 600 / 15 = 40 s prima dell’urto. Dimostra che il conducente usava il telefono 40 secondi prima, ma non che lo stesse ancora usando nei 3 secondi decisivi: nel frattempo potrebbe averlo posato.
Per allineare correttamente una prova di questo tipo il perito deve ricostruire:
- la base dei tempi: l’orologio della telecamera, quello del telefono e l’orario dell’incidente devono essere riferiti alla stessa scala. Uno scarto di pochi secondi, irrilevante per una multa, è decisivo in una finestra di 3 secondi. L’EDR, inoltre, nella maggior parte dei casi registra i dati riferiti all’istante dell’urto e non a un orario assoluto;
- lo spazio: la distanza tra il punto ripreso e il punto d’urto, misurata sul rilievo planimetrico;
- il profilo di velocità nel tratto intermedio, da cui ricavare il tempo trascorso, con il relativo intervallo di incertezza;
- la coerenza con gli altri elementi: tempo di reazione, dati dell’EDR, tracce e deformazioni devono raccontare la stessa storia.
Una sequenza di immagini o un video che copre gli ultimi secondi prima dell’urto ha tutt’altro valore di un singolo fotogramma scattato molto prima. E vale sempre il principio opposto: una foto che non mostra il telefono non prova che il conducente fosse attento.
E le telecamere dentro l’auto?
Dal luglio 2026 tutte le auto nuove immatricolate nell’UE devono avere un sistema di avviso della distrazione del conducente (ADDW): una telecamera, di solito a infrarossi, segue la direzione dello sguardo e lancia un avviso se il conducente distoglie gli occhi dalla strada troppo a lungo, per esempio oltre 3,5 secondi sopra i 50 km/h. Le immagini, però, vengono elaborate a bordo in tempo reale e non sono destinate a essere conservate né trasmesse. Così com’è oggi, quindi, il sistema non è una fonte di prova per la ricostruzione: avvisa il conducente, ma non lascia traccia di ciò che ha visto.
Cosa significa per chi è coinvolto in un incidente
- Acquisire subito i dati. Le registrazioni delle telecamere private vengono spesso sovrascritte dopo pochi giorni, e anche l’EDR va letto prima che il veicolo venga riparato o demolito. Prima si chiede l’acquisizione, più fonti restano disponibili.
- Non fermarsi al singolo indizio. Una foto, un tabulato o un tempo di reazione lungo, da soli, possono essere contestati. La loro forza sta nella coerenza reciproca e con la dinamica ricostruita.
- Pretendere l’allineamento temporale. Ogni prova con un orario va ricondotta alla stessa scala dei tempi della ricostruzione, con l’incertezza dichiarata. Senza questo passaggio, un’immagine può dire molto meno di quanto sembri, o qualcosa di diverso.
Conclusioni
Le telecamere che riconoscono il telefono in mano porteranno nelle aule e nelle perizie un tipo di prova nuovo: un’immagine con data, ora e posizione del comportamento del conducente. Per la sicurezza stradale è una buona notizia, perché chi sa di poter essere visto è meno tentato di prendere il telefono. Per la ricostruzione degli incidenti è un’opportunità, ma solo se queste fonti vengono trattate con rigore: sincronizzando gli orologi, misurando le distanze, calcolando i tempi e dichiarando le incertezze. Una foto fuori dalla finestra temporale dell’urto non prova la distrazione; una foto dentro quella finestra, coerente con il resto, può cambiare l’esito di un caso.
Riferimenti
- ETSC, The Netherlands is first EU Member State to issue automated fines for mobile phone use at the wheel, 5 dicembre 2020.
- ETSC, Netherlands to install more cameras to detect mobile phone use at the wheel, 6 luglio 2023.
- Codice della Strada, artt. 173 e 201, comma 1-bis, come modificati dalla L. 25 novembre 2024, n. 177.
- Regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli e Regolamento delegato (UE) 2023/2590 sui sistemi di avviso della distrazione del conducente (ADDW).
Ing. Mattia Facchini – Ricostruzione cinematica di sinistri stradali, consulenze tecniche di parte e controperizie.
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